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Terzo responsabile per caldaie superiori a 35Kw

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Assistec S.r.l., è leader del settore impianti tecnologici, termoidraulica, servizi ed energia, con prestazioni incentrate sul cliente che non lasciano nulla al caso. Il nostro personale viene formato costantemente, in modo da poter offrire servizi al massimo della professionalità esaudendo le richieste del mercato. Impieghiamo macchinari ed attrezzature tecnologicamente avanzate in totale sicurezza. 

Forniamo prestazioni all’avanguardia di assistenza  manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento con presidi operativi 24 ore su 24 ore365 giorni su  365 giorni. Gestione diretta: Assistec opera in qualità di terzo responsabile per caldaie superiori a 35 kW (DPR 412/99 E 551/99); si assume la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, nel rispetto del contenimento dei consumi energetici.  

Modena Reggio Emilia simo un partner di fiducia per progettazione, installazione manutenzione impianti tecnologici e termoidraulici: 

  • centro autorizzato CALDAIE BAXI
  • registrato al Criter (sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici)
  • certificato ISO 9001/2015 
  • iscritto al mercato Mepa (a livello Italiano) e Sater (livello regionale)

Per informazioni relative agli impianti tecnologici, termoidraulici, oppure per la progettazione, installazione piscine Spa Wellness manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento Modena, contattaci.

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Principali adempimenti del terzo responsabile

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione: proprietario, amministratore, occupante dell'abitazione, può trasferire le proprie responsabilità ad un terzo responsabile.

Nel caso di impianti termici individuali con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW restano all’occupante dell’immobile tali responsabilità:

  • del periodo di riscaldamento;
  • dell’osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall’art. 9 del DPR 412/93 e s.m.i.;
  • del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle “Disposizioni” di cui all’art. 4 del DPR 412/93 e s.m.i.

L' assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile,  lo espone quindi alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario, amministratore o occupante dell'immobile.

Il terzo responsabile nominato deve comunicare, entro 30 giorni, la propria nomina all’Ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell’art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10; ed eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché possibili variazioni di consistenza e titolarità dell’impianto.

L’assunzione di responsabilità da parte di un terzo dovrà essere riportata negli appositi spazi previsti nei libretti di impianto e di centrale come da:  D.M. 17 marzo 2003 pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2003.

Per impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kw, il costo delle dichiarazioni di sono a carico del terzo responsabile; il terzo responsabile è tenuto a curare i rapporti con l’Ente Locale competente. 

Non è possibile trasferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma: tale trasferimento è possibile solo nel caso che contestualmente alla nomina quale terzo responsabile venga conferito l’incarico di procedere alla messa a norma dell’impianto.

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza per le attività di manutenzione straordinaria (comma 1, art. 11 DPR 412/93).

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi per le connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

Nel caso di impianti termici individuali con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw, la figura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione si identifica con l’occupante che può delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell’impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l’occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità del rispetto del periodo di riscaldamento, dell’orario di attivazione consentito e del mantenimento della temperatura ambiente ammessa.

Al termine dell'occupazione, l'occupante è tenuto a consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto" debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

Per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw, il manutentore è tenuto ad inviare la dichiarazione all’Ente Locale competente alle ispezioni degli impianti termici; per gli impianti di potenza nominale al focolare su periore o uguale a 35 kw tale adempimento rimane in capo al responsabile. 

I principali adempimenti del terzo responsabile sono: 

  • Rispetto dei periodi e degli orari di accensione
  • Operazioni di manutenzione e del controllo del rendimento di combustione una volta all'anno, per le caldaie con potenza uguale o superiore a 35 Kw.
  • Ulteriore controllo, normalmente a metà del periodo di riscaldamento, del solo rendimento di combustione, per le caldaie con potenza uguale o superiore a 350 Kw.
  • Controllo bimestrale del consumo di acqua con lettura del contatore.
  • Controllo annuale, prima dell'accensione, del serbatoio di gasolio.
  • Controllo interno  del serbatoio stesso, ogni cinque anni, smontando la caldaia stessa.
  • Ulteriore pulizia della caldaia ogni volta che la temperatura dei fumi superi di 50 gradi centigradi quella rivelata a caldaia pulita.
  • Controllo bimestrale del rendimento di combustione percentuale con rilevamento dell'anidride carbonica prodotta per i combustibili gassosi  e mediante l’indice. 
  • Bacharach per i combustibili liquidi.
  • Verifica dello stato delle coibentazioni.
  • Compilazione del libretto di impianto per caldaie fino a 35 kw o del libretto di centrale per caldaie di potenza superiore o uguale a 35 kw.
  • Compilazione del rapporto di controllo e manutenzione della combustione che deve inviare agli enti locali preposti.

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